Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 18/02/1999 n. 28

3. All'articolo 39, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633".

4. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e

4), si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni".

Art. 26 - Disposizioni in materia di revisione generale del catasto.

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, al comma 154, recante autorizzazione all'esercizio della potestà regolamentare del Governo in materia di revisione generale del catasto, sono apportate le seguenti modificazioni

a) nell'alinea, le parole: "classificazione e classamento delle unità immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "della classificazione e del classamento delle unità immobiliari e dei terreni"

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: "e-bis) fissazione di nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni; e-ter) individuazione di nuovi criteri di classificazione e determinazione delle rendite del catasto dei terreni, che tengano conto anche della potenzialità produttiva dei suoli.".

2. Sono abrogati il comma 1-sexies dell'articolo 2 del decreto- legge 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, e il comma 10 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.

Art. 27 - Sospensione degli effetti di atti illegittimi.

1. All'articolo 2-quater del decreto- legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 656, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. 1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza. 1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza. 1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato".

Art. 28 - Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze.

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, è autorizzata la realizzazione di un programma quinquennale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione finanziaria di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.

2. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono assicurate attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verrà affidata l'esecuzione del progetto. L'entità delle risorse che le banche potranno porre a disposizione sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 3.

3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29 - Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza.

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilità del personale, è autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.

2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e costituisce variante dello strumento urbanistico del comune interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle destinate alla difesa militare.

3. Le risorse occorrenti per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verrà affidata l'esecuzione del progetto. L'entità delle risorse assicurate dalle banche sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 4.

4. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a corrispondere alle banche contributi correlati ai limiti di impegno ventennali di lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e di lire 12.100 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30 - Riequilibrio della consistenza dei ruoli organici del Corpo della Guardia di finanza.

1. Le eventuali eccedenze organiche del ruolo degli ispettori derivanti dall'applicazione dei decreti legislativi 12 maggio 1995 n. 199, e 30 aprile 1997 n. 165, e del decreto-legge 3 novembre 1997 n. 375, fatto salvo negli effetti dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449, hanno carattere transitorio e potranno sussistere, anche in sovrannumero, fino al loro riassorbimento, anche mediante riduzione degli arruolamenti, compatibilmente con le esigenze funzionali del Corpo della Guardia di finanza, lasciando libere un numero di vacanze organiche nel ruolo sovrintendenti, tale da garantire l'invarianza della spesa.

Art. 31 - Accreditamento in favore del Corpo della Guardia di finanza di quota dei canoni relativi ad alloggi di servizio.

1. All'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al primo periodo, dopo le parole: "del Ministero della difesa" sono inserite le seguenti: ", e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del 1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987,"

b) al secondo periodo, le parole: "il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "i Ministri della difesa e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emanano, con propri decreti, i regolamenti di gestione".

Art. 32 - Proroga del termine di soppressione di gestioni fuori bilancio.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 13 marzo 1998 n. 50, dopo le parole: "decreti del Ministro della difesa 5 febbraio 1997 n. 209 e n. 210," sono inserite le seguenti: "nonché quelli concernenti il Corpo della Guardia di finanza emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993 n. 559,".

Art. 33 - Disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961 n. 770, come sostituito dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985 n. 592, è sostituito dal seguente: "Art. 3. -1. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari è accertato con decreto del competente direttore generale, regionale o compartimentale da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima".

Art. 34 - Compensi arretrati per i messi comunali.

1. A decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all'entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire tremila per ogni singolo atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.

Art. 35 - Istituzioni di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nei comuni sedi di corte di appello, o di sezioni staccate di corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione distanti non meno di 100 chilometri dal comune capoluogo di regione, saranno istituite sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali nei limiti numerici dei contingenti di personale già impiegato negli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, senza incrementare il numero complessivo dei componenti delle medesime commissioni, con corrispondente adeguamento delle sedi delle sezioni esistenti e conseguente riduzione delle relative spese. L'istituzione delle sezioni staccate non deve comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

Art. 36 - Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

1. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545, è inserito il seguente: "Art. 29-bis. (Autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria).

 

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